Via Monte Coglians 19

33100 Udine
codice fiscale 94092110306
recapiti telefonici:
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Associazione Culturale Liciniana


LO STATUTO
ART.1 – L’Associazione culturale Liciniana, di seguito l’Associazione, con sede a Udine, in Via Monte Coglians 19, persegue esclusivamente fini di diffusione culturale. Pertanto il suo scopo primario è promuovere incontri culturali di diversa natura nei locali sociali; a titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre di arti visive, concerti, presentazioni di libri, convegni, spettacoli, cineforum, incontri pubblici con personalità della cultura, della scuola, pubblicazioni, conferenze, ecc. L’Assemblea valuterà ed accetterà di promuovere soltanto gli eventi che risponderanno a dei requisiti minimi di qualità definiti dai soci, identificando in essi a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiara fama, valenza scientifica, valenza umanitaria, valenza territoriale, valenza sociale ed aggregativa, capacità dimostrata ancorché non documentata. I giudizi dell’Assemblea saranno inappellabili. Quanto sopra potrà aver luogo anche presso altre sedi in funzione di scambi culturali con altri enti o associazioni pubblici o privati. Per raggiungere dette finalità il Comitato direttivo propone i mezzi che ritiene più opportuni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite guidate, viaggi, incontri, pubblicazione di periodici o studi, edizioni fotografiche, audiovisivi, discografici, multimediali, mostre documentarie, concorsi, premi, nel pieno rispetto delle norme legislative che regolano le varie attività.
ART.2 – L’Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese vive anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e volontario. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci tra i soci stessi; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente e Segretario) vengono attribuite dal rispettivo organo. La carica di Tesoriere può essere attribuita a persona non socia eletta all’unanimità dall’Assemblea ordinaria dei soci.
ART.3 – L’Associazione potrà aprire rapporti con gli Istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle proprie finalità e partecipare ad altre Associazioni o società con oggetto analogo al proprio.

SOCI
ART.4 – Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. I soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori: coloro i quali hanno ideato e promosso la nascita dell’Associazione. Essi costituiscono la garanzia dell’attività e della qualità dell’Associazione e delle manifestazioni da essa promosse; b) soci ordinari: coloro i quali volessero esser parte dell’Associazione e che l’Assemblea accetterà; c) soci onorari (persone fisiche o enti): coloro i quali, per la particolare benemerenza o consonanza con l’Associazione riceveranno tale qualifica dal Consiglio direttivo. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea; d) soci sostenitori: coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività culturale svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, a favore dell’Associazione. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea.
I soci hanno diritto all’acceso all’Associazione e all’uso delle strutture disponibili per attività connesse all’Associazione stessa. I soci partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e sono impegnati a rispettare e far rispettare ai loro eventuali ospiti lo Statuto stesso ed i regolamenti sociali in vigore. Tutti gli associati, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall’Associazione e di condividerli.
ART.5 – La qualifica di socio si perde per: dimissioni, decesso, espulsione per motivi gravi quali inosservanza delle disposizioni dello statuto o per danni morali o materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
ART.6 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART.7 – Gli aderenti all’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI
ART.8 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’Associazione: l’Assemblea generale dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente.
ART.9 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 31 gennaio di ciascun anno. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni socio almeno sette giorni prima. L’Assemblea in prima convocazione per essere valida richiede la presenza del 75% dei soci. In seconda convocazione la metà più uno dei soci.
ART.10 – L’Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
ART.11 – L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’Assemblea e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte di metà più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio.
ART.12 – L’Assemblea delibera in ordine a: relazioni di approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo; approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; elezione dei componenti del Consiglio direttivo; proposte di modifica al presente statuto; proposta di scioglimenti dell’Associazione e devoluzione del patrimonio; su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno riservatogli dalla legge o dal presente statuto.
ART.13 – Le decisioni prese dall’Assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART.14 – Il Consiglio direttivo è formato da tre membri (Presidente, Vicepresidente e Segretario) e si riunisce a richiesta di uno dei tre e comunque almeno ogni sei mesi. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto.
ART.15 – Compiti del Consiglio direttivo: è di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri, sono compiti del Consiglio direttivo: eseguire le delibere dell’Assemblea; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; predisporre il rendiconto annuale; predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale; deliberare circa l’ammissione dei soci; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
ART.16 – I compiti principali del Presidente sono: rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria; deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’Associazione.
ART.17 – Il Collegio dei revisori è nominato dall’Assemblea dei soci composto da due membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con quella del membro del consiglio direttivo. Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni: verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri; verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea; redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’assemblea.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART.18 – Le entrate della associazione sono costituite da: contributi o anticipazioni dei soci; contributi di privati; contributi di associazioni, contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ogni entrata che concorra ad incrementare la posta attiva dell’Associazione. Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da: beni mobili e immobili; donazioni, lasciti o successioni.
ART.19 – L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 31 Gennaio all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione cinque giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
ART.20 – Gli eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ATTIVITA’ SECONDARIE
ART.21 – L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare alcune attività economiche marginali funzionali alle attività proprie dell’Associazione stessa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: affitto temporaneo di mezzi organizzati, servizi di segreteria, sorveglianza, organizzazione generale, corsi, ecc.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.22 – La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di un ente di pubblica beneficenza. L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART.23 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.


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